Tutte le novità sulla Fattura Elettronica con il DL 66/2014

einvoiceLa Fattura Elettronica rappresenta la sfida del momento per le PA e le imprese, per quanto riguarda la digitalizzazione dei documenti e la dematerializzazione dei processi; da un lato ci stiamo avvicinando alla scadenza del 6 giugno – data a partire da cui scatta l’obbligo per le PA centrali di ricevere le fatture in formato elettronico da parte dei propri fornitori; dall’altro lato con il recente DL. del 24/4/2014 n. 66 (cd. Decreto Irpef 2014) è stata prevista l’anticipazione dell’obbligo per le altre Amministrazioni al 31 marzo 2015 (che in base alle disposizioni precedenti era fissato invece al 6 giugno 2015), e la medesima data vale anche per gli Enti locali, per i quali si era invece in attesa di un apposito decreto.

Per quanto riguarda i dati obbligatori della fattura, l’art. 25 comma 2 introduce nel Tracciato FatturaPA, che rappresenta lo standard con cui gestire le Fatture Elettroniche inviate alle PA, anche due nuovi campi, che riguardano:

1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, cioè quelle legate a contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, a contratti aventi a oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché a contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione.
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Più precisamente, il CIG è un codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto, che deve essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento (come definito dall’art. 7 comma 3 del D.L. 187/2010) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CUP, invece, è un codice che riguarda i progetti d’investimento pubblico in tutte le sue fasi, e ne monitora l’avanzamento.

In base al comme 3 dell’art. 25 del DL. 66/2014, la presenza di questi 2 codici è essenziale per poter procedere al pagamento.

La modifica introdotta dal decreto è in linea con le recenti normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; a onor del vero, questi codici erano già stati considerati nel DM 55/2013, nella parte in cui (All. A) si definivano i dati presenti nel tracciato della fattura elettronica, ed erano stati inseriti tra i “dati facoltativi”.

Anche con questa recente modifica, i dati di CIG e CUP non potranno essere considerati  “dati obbligatori”, in quanto la legge prevede dei casi in cui la loro indicazione non è obbligatoria: quindi, se non valorizzati, il Sistema di Interscambio – SDI non potrà generare scarti; sarà invece la PA che, se la fattura supera i controlli e viene recapitata, potrà giustificare il mancato pagamento nel caso in cui la prestazione/fornitura fatturata rientri nel perimetro assoggettato alla normativa sulla tracciabilità, e dovrà richiedere al fornitore una nota di accredito e l’emissione di una nuova fattura con tutti i dati richiesti.

 Ma le novità non finiscono qui!

All’art 42 del DL. 66/2014 si prevede l’obbligo per tutte le PA (di cui all’art 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) di tenere il registro unico delle fatture a partire dal 1° luglio, nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Il registro deve essere unico per tutto l’ente, in quanto non sono ammessi registri di settore; si prevede anche – forse entrando un po’ troppo nel dettaglio – che il registro costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile, e al fine di ridurre  gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  può essere sostituito  dalle  apposite  funzionalità  che  saranno  rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei crediti.

L’aspetto interessante è che vengono individuati i dati che debbono essere inseriti nel registro per ciascuna fattura:

a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti  in  contabilità  finanziaria,  gli  estremi dell’impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe unità gestionali  del  bilancio  sul  quale  verrà  effettuato  il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Questa nuova regola fa chiarezza sulla gestione documentale delle fatture, che è un tema “caldo” soprattutto in vista della prossima digitalizzazione.

Infatti fino ad ora, la prassi delle Amministrazioni è quella di registrare le fatture nel sistema contabile, in apposito registro, in analogia a quanto previsto nelle disposizioni che riguardano l’IVA.

L’esclusione dalla registrazione di protocollo poteva rientrare in quanto previsto nell’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000, secondo cui “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.”

Invece la necessità di registrazione di questi documenti nel protocollo ne conferma il ruolo centrale, considerato come la base dati di gestione documentale dell’ente.

Quindi si sgombra il campo da dubbi e perplessità su come si sarebbero inviate in conservazione le fatture elettroniche: a questo punto la risposta è univoca, in quanto il trasferimento avverrà tramite il protocollo informatico, mentre invece il registro delle fatture conterrà i dati essenziali, elencati all’art. 42, che avranno invece la funzione di monitorare i tempi di pagamento.

Entrando invece nel merito dei dati elencati nell’art. 42, occorre fare un parallelo con i dati obbligatori di cui all’All. A del DM 55/2013: a parte i dati di protocollo e di registrazione, che evidentemente sono prodotti dalla PA al momento del ricevimento/registrazione della fattura, e i dati sulla rilevanza o meno della fattura ai fini IVA (che può essere gestito dalla PA), gli altri dovrebbero essere tutti contenuti nel documento stesso, in modo da evitare inserimenti manuali da parte dell’operatore.

E’ proprio così?

Il problema si pone per quanto previsto nella lett. h) scadenza della fattura e nella lett. i), cioè i dati dell’impegno a cui la fattura fa riferimento.

Entrambi i dati sono previsti dall’All. A del DM 55/2013, ma non tra i dati obbligatori; in particolare, per quanto riguarda gli Enti Locali, ricordo che all’art. 191 del TU 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è espressamente previsto che nella fattura debba essere obbligatoriamente contenuto il riferimento all’atto di impegno.

Sarebbe quindi quantomai opportuno che tutti i dati previsti dall’art. 42 (ad esclusione di quelli delle lett. a), b), l), m) e n)) venissero resi obbligatori nel tracciato FatturaPA, in modo da ottimizzare e sincronizzare la protocollazione e la conseguente registrazione, e rendere così effettiva quell’automatizzazione dei processi tanto invocata proprio quando si parla di fattura elettronica.

 

Leggi l’approfondimento su “Obbligo al registro unico delle fatture, da luglio” pubblicato su Agendadigitale.eu

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16 pensieri su “Tutte le novità sulla Fattura Elettronica con il DL 66/2014

  1. ho trovato molto interessante l’articolo. Visto che lavoro molto con la P. Amministrazione ed emetto quindi regolari fatture, quale procedura devo seguire per trasmettere d’ora in poi le fatture tramite questo nuovo sistema elettronico ? Mi devo iscrivere a qualche sito ? A quale indirizzo ? grazie

  2. A mio parere l’introduzione dell’obbligo di protocollazione, per altro attraverso una norma “laterale” é un inutile bizantinismo che costerà parecchio alle amministrazioni. A cosa serve un numero di protocollo se la fattura transita attraverso un portale centralizzato, ha già un numero univoco (ribadito dall’esistenza del registro unico) e un riferimento temporale certo dato sia dall’sdi che dagli strumenti con cui si invia (PEC, SPCoop)
    Il fatto poi che per “risparmiare” si dica che si può utilizzare il registro unico messo a disposizione dal portale della certificazione dei crediti é assolutamente inesatto, per utilizzarlo infatti non essendoci strumenti informatici automatizzati (es. web services) é necessario inserire due volte la fattura, una nel proprio sistema contabile, l’altra nel portale. Non si tratta né di risparmio né di semplificazione.
    Cosa seva poi un registro unico quando tutte le fatture saranno elettroniche e gestite in un singolo portale mi é davvero molto difficile da capire.
    FE, una bella idea ma come al solito infarcita di inutili complicazioni che la rendono complessa e onerosa, sia per le aziende, sia per le PA

  3. La registrazione di protocollo, a mio parere, è comunque un passaggio fondamentale per acquisire e poi conservare il documento nel proprio sistema documentale: è vero che la fattura ha un suo progressivo, ma ricordiamoci che nè SDI nè la PCC si occupano di conservazione, che è un onere in capo al singolo Comune.
    Sono d’accordo anch’io che utilizzare la PCC come registro è un’assurdità, anche perchè sono e rimangono documenti del Comune; immagino che abbiano inserito questa possibilità per “venire incontro” a piccole realtà che non sarebbero state in grado di gestire la novità!

    • Istituire un registro unico (ovvero un repertorio) serve proprio ad evitare la protocollazione, cosí come specificato nella 445/2000. Istituirlo e imporre contestualmente l’obbligo di protocollazione é un incongruenza, quasi un ossimoro.
      Si deve tenere presente che moltissimi enti non hanno sistemi informatici integrati e quindi protocollare una fattura significa di fatto eseguire una doppia registrazione. Cosa che costa parecchio (es. noi abbiamo decine di migliaia di fatture) e che in questo caso specifico non produce alcun vantaggio.
      Non é possibile intervenire con tre distinti decreti in un solo ambito , con tempi di attuazione diversi e incongruenti. Era bene partire prima con la fatturazione elettronica, e quindi registro unico e PCC sarebbero stati “effetti collaterali” gratuiti. Bastava aspettare qualche mese o al più introdurre anche per le amministrazioni locali l’obbligo della fattura elettronica giá in giugno 2013.
      La ragionevolezza ahimé non sembra albergare in chi governa, probabilmente perché non ha la piú pallida idea di come funzioni in pratica la macchina amministrativa.

      • Concordo sui problemi causati dalla sovrapposizione dei provvedimenti normativi!
        Ma è anche vero che – non so se sia voluto – per le Amministrazioni dello stato, già partite il 6 giugno scorso, tutti gli strumenti di cui parli sono già integrati nell’applicativo SICOGE che utilizzano a livello centrale, e quindi veramente tutti questi adempimenti per loro sono a costo zero.
        Mentre per tutte le altre Amministrazioni si dovrà aspettare che la fattura elettronica sia a regime per vedere qualche beneficio… Incrociamo le dita!

        • Uno dei problemi é proprio che il legislatore pensa le norme per le PA centrali. Le PA locali sono molto diverse e cercare di applicare a queste lo stesso schema é veramente difficile. Certo, se vi fosse per le PA locali un sw unico tipo il SICOGE sarebbe una cose ben differente. In questo l’amministrazione centrale si é mossa correttamente, é riuscita ad applicare la norma fornendo lo strumento (in questo caso il sw) che ne consente l’applicazione. Un modello a mio parere da estendere anche per le PA locali. A volte mi domando come mai AgID invece che fissarsi su cose oggettivamente inutili (come ad es. l’invio dell’elenco delle banche dati…) o promuovere tecnologie strampalate e quasi mai utilizzate (vedi ad esempio le porte di dominio) non si occupi di questioni di questo tipo

  4. Il nostro Istituto vorrebbe che le FE in arrivo vengano protocollate, in rispetto a quano previsto dalla legge, ma la software house fornitrice del sistema gestionale in uso, sostenendo che può essere considerato come protocollo il numero identificativo assegnato da SDI non vuole adattare il sistema (o almeno non a costo zero e in tempi non certo rapidi), secondo la vostra opinione la legge è sufficientemente chiara da porre le condizioni per una messa in mora della ditta?

    • A mio parere l’art. 42 del DL 66/2014 è sufficientemente chiaro, quando afferma che uno dei dati obbligatori del registro delle fatture è il n. di protocollo;
      le riporto di seguito un estratto dell’articolo:
      “Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
      a) il codice progressivo di registrazione;
      b) il numero di protocollo di entrata;
      c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
      d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
      e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
      f) l’oggetto della fornitura;
      g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
      h) la scadenza della fattura; (..)
      come si può vedere, il testo dell’articolo mi sembra abbastanza inequivocabile, e per protocollo si deve intendere la registrazione prevista per tutti i documenti dall’art. 53 del DPR 445/2000, a cui seguirà anche l’assegnazione di un numero progressivo nell’apposito registro delle fatture.
      Quindi direi che l’obbligo di protocollazione della fattura è definito dalla legge, e che pertanto la Ditta debba adeguare il software di conseguenza.

        • Premesso che la software house che non sia disponibile ad un adeguamento di questo tipo non si dimostra nè disponibile e forse nemmeno seria, va detto che il succitato art. 42 del DL 66/2014 é molto meno prescrittivo di quanto molti hanno voluto intendere. Intanto non é presente la parola “obbligatoriamente” e quindi può essere che il numero di protocollo sia citato pensando che spesso le fatture sono protocollate e che quindi se è presente il nr. di protocollo questo va indicato.
          La prova è che se andate a quardare le specifiche tecniche dei tracciati usati dal PCC (Portale certificazione dei Crediti) per implementare il registro questi prevedono sì i campi data/numero di protocollo ma NON sono campi obbligatori.
          Visto poi che si cita la 445/2000 c’é anche da dire che proprio in questa legge si dice che i documenti repertoriati non sono soggetti all’obbligo di protocollazione. Strano quindi, proprio ragionando sulla 445, che una norma che introduce un repertorio (il registro unico lo è) disponga anche l’obbligo di protocollo per i documenti in esso annotati.

          • Sono consapevole che il tema del protocollo delle fatture e’ un tema “scomodo”, ma dall’art. 42 lo vedo come un dato richiesto come obbligatorio nel registro delle fatture.
            Il fatto che il campo protocollo non sia previsto come obbligatorio nella PCC – mi perdoni – non mi sembra faccia proprio testo…..
            Tanto che pubblicamente il Min. Delle Finanze ha ammesso che loro non provvedono al protocollo, ma solo alla registrazione: praticamente, non hanno adeguato i loro sistemi (essendo partiti prima del DL 66/2014) alla nuova normativa….. Non credo che rappresenti un esempio da seguire! IMHO

          • Le fatture, proprio perchè con l’istituzione del registro unico sono registrate in un repertorio, ai sensi della 445/2000 non hanno l’obbligo di registrazione. Avevo giá sottolineato l’incongruenza di una norma che definendo obbligatoriamente la registrazione delle fatture in un repertorio ( e quindi mettendole in un contesto dove la protocollazione non é obbligatoria proprio perché il repertorio é in tutto e per tutto equivalente ai sensi di legge al protocollo) ne rendesse obbligatoria la protocollazione.
            Paradossalmente nel PCC si potrebbe riportare il numero di registrazione nel registro unico proprio perché equivalente al protocollo. Ci sono molte amministrazione (anche grandi e molto attente a queste questioni) che si stanno orientando in un modo analogo, ovvero non protocollando le fatture ma repertoriandole, andando a far coincidere il repertorio con il registro unico. Perfettamente corretto e a norma.

  5. Per una fondazione che gestisce una casa di riposo e che deve incassare dalle ULSS il rimborso delle spese sanitarie per anziani non autosufficienti, in regime di accreditamento, è obbligatoria la fatturazione elettronica ?

    Grazie

    • Sì, occorre presentare la fattura elettronica attraverso SDI, in quanto le Az. USL rientrano tra gli enti obbligati alla gestione della fatturazione elettronica.

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