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	<title>Commenti a: La digitalizzazione del ciclo dell’ordine: a che punto siamo con i contratti digitali</title>
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	<description>Smart Egov - Agenda digitale: dalla teoria alla pratica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 14:56:45 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: patrizia</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/la-digitalizzazione-del-ciclo-dellordine-che-punto-siamo-con-contratti-digitali/#comment-18687</link>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 15:06:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Quando si parla di &quot;trasformazione in file del contratto cartaceo con allegata conformità&quot;, è il caso in cui si vuole &quot;digitalizzare&quot; i contratti cartacei, e quindi scansionarli; in base all&#039;art. 22 e seguenti del CAD, al file va aggiunta la dichiarazione di conformità all&#039;originale, con un&#039;apposita dicitura che può essere anche inserita nella firma PADES (cioè in formato PDF): ES: Si attesta che il presente atto è conforme all&#039;originale.
La firma deve essere apposta da un pubblico ufficiale (come ad esempio, il segretario comunale o il responsabile del protocollo informatico)
La conformità all&#039;originale non è un&#039;autentica.
Se invece una delle 2 parti (ad esempio il contraente privato) non ha a disposizione la firma digitale e invece il Dirigente del Comune sì, come ci si comporta?
Si tratterebbe di autenticare la firma autografa di un contraente, apposta su un contratto cartaceo, poi scansionato in file per apporre la firma digitale del Dirigente del Comune.
Era solo per dire che il &quot;procedimento misto&quot; non si può fare, perchè l&#039;attestazione di autenticità (da parte del Dirigente o da parte di altro soggetto) della firma autografa del contraente provato equivarrebbe a trasformare la scrittura privata in scrittura autenticata, con diverso regime giuridico e fiscale.
Infatti, come detto più sopra, &quot;la “modalità  elettronica” della forma pubblica amministrativa viene assolta anche  attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto  dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dall’Art. 52 bis L. 89/2013, modificato dal D.lgs. 110/2010 - inserendo nell’atto una dicitura apposita di riconoscimento della firma.&quot; e può essere utilizzata solo per le scritture autenticate o atto pubblico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di &#8220;trasformazione in file del contratto cartaceo con allegata conformità&#8221;, è il caso in cui si vuole &#8220;digitalizzare&#8221; i contratti cartacei, e quindi scansionarli; in base all&#8217;art. 22 e seguenti del CAD, al file va aggiunta la dichiarazione di conformità all&#8217;originale, con un&#8217;apposita dicitura che può essere anche inserita nella firma PADES (cioè in formato PDF): ES: Si attesta che il presente atto è conforme all&#8217;originale.<br />
La firma deve essere apposta da un pubblico ufficiale (come ad esempio, il segretario comunale o il responsabile del protocollo informatico)<br />
La conformità all&#8217;originale non è un&#8217;autentica.<br />
Se invece una delle 2 parti (ad esempio il contraente privato) non ha a disposizione la firma digitale e invece il Dirigente del Comune sì, come ci si comporta?<br />
Si tratterebbe di autenticare la firma autografa di un contraente, apposta su un contratto cartaceo, poi scansionato in file per apporre la firma digitale del Dirigente del Comune.<br />
Era solo per dire che il &#8220;procedimento misto&#8221; non si può fare, perchè l&#8217;attestazione di autenticità (da parte del Dirigente o da parte di altro soggetto) della firma autografa del contraente provato equivarrebbe a trasformare la scrittura privata in scrittura autenticata, con diverso regime giuridico e fiscale.<br />
Infatti, come detto più sopra, &#8220;la “modalità  elettronica” della forma pubblica amministrativa viene assolta anche  attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto  dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dall’Art. 52 bis L. 89/2013, modificato dal D.lgs. 110/2010 &#8211; inserendo nell’atto una dicitura apposita di riconoscimento della firma.&#8221; e può essere utilizzata solo per le scritture autenticate o atto pubblico.</p>
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